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La Somministrazione

Come funziona il contratto di somministrazione di lavoro ?


La somministrazione si configura come un rapporto triangolare tra tre soggetti:

somministrazione

che dà luogo a rapporti distinti, ma strettamente connessi tra loro:

  • il rapporto di somministrazione in senso stretto;
  • il contratto commerciale tra Agenzia per il lavoro ed azienda utilizzatrice;
  • il rapporto di lavoro subordinato (ovvero il contratto tra l'APL e la lavoratrice / il lavoratore;
  • il rapporto di prestazione dell’attività lavorativa (rapporto intercorrente fra il lavoratore e l’utilizzatore).
Il contratto di lavoro tra APL e lavoratrice / ore può essere a:
– tempo determinato: i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice per un periodo predeterminato e definito nel;
– tempo indeterminato (c.d. staff leasing): i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice senza limiti temporali predefiniti. 
Durata massima e successione dei contratti

Dal 1 gennaio 2019 due diverse ipotesi:

  1. nel caso di somministrazione presso lo stesso utilizzatore, la durata massima del rapporto di lavoro tra agenzia e Lavoratore è individuata dal ccnl dell’utilizzatore; in mancanza di indicazioni, la durata massima della successione dei contratti è 24 mesi;
  2. nel caso di somministrazione presso diversi utilizzatori, la durata massima non può superare i 48 mesi.
Regime transitorio: come viene conteggiata l’anzianità lavorativa di un lavoratore in somministrazione antecedente al al 1° gennaio 2019?

Nell’arco del periodo 1°gennaio 2014 - 31 dicembre 2018, l’anzianità è conteggiata fino ad un massimo di 12 mesi. Ciò vuol dire, a titolo esemplificativo, che se un Lavoratore nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2019 ha lavorato per un periodo totale di 10 mesi, quella (10 mesi) sarà la sua anzianità lavorativa; se viceversa, nell’arco dello stesso periodo di riferimento, ha lavorato 18 mesi, opererà il limite massimo previsto per il regime transitorio e l’anzianità lavorativa sarà ridotta a 12 mesi.

Proroghe

Il contratto di lavoro in somministrazione può essere prorogato per un massimo di 6 volte in 24 mesi.

Nel caso il ccnl applicato dall’utilizzatore preveda un limite diverso, il numero massimo delle proroghe è elevato a 8.

8 sono le proroghe anche per alcune categorie di Lavoratori, tra i quali:

  • Lavoratori svantaggiati;
  • Lavoratori ricollocati;
  • Lavoratori con disabilità;
  • Tipologie di Lavoratori individuate dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale.
Sostegno al reddito per i Lavoratori somministrati
  1. 1000 euro per i Lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi;
  2. 780 euro per i Lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Entro quando va presentata la domanda di sostegno al reddito?

Le domande di sostegno al reddito vanno presentate, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti.

 

I Lavoratori dove posso prendere visione dei corsi offerti dalle singole APL ai fini dell’esercizio del diritto mirato?

Il sito di Formatemp prevederà un'area dedicata all’interno della quale le APL pubblicheranno le rispettive offerte formative. Il Lavoratore, anche con l’ausilio dello Sportello Sindacale, potrà così scegliere il percorso formativo adatto alle proprie esigenze formative.

I Lavoratori dove posso prendere visione dei corsi offerti dalle singole APL ai fini dell’esercizio del diritto mirato?

 

I Lavoratori in somministrazione che abbiano maturato 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi o che abbiano completato il percorso attivato dall’apl per mancanza di occasioni di lavoro, possono esercitare entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti ed una volta l’anno, il diritto mirato a percorsi di qualificazione e/o riqualificazione, scegliendo l’apl alla quale rivolgersi, sulla base dell’offerta formativa dalle stesse presentata. Gli sportelli sindacali territoriali possono svolgere attività di consulenza e/o assistenza dei Lavoratori.

 

I Lavoratori dove posso prendere visione dei corsi offerti dalle singole APL ai fini dell’esercizio del diritto mirato?

Il sito di Formatemp prevederà un'area dedicata all’interno della quale le APL pubblicheranno le rispettive offerte formative. Il Lavoratore, anche con l’ausilio dello Sportello Sindacale, potrà così scegliere il percorso formativo adatto alle proprie esigenze formative.

 

Come si articola l’esercizio del diritto mirato per i Lavoratori?

Tre fasi:

  1. presa in carico del Lavoratore, in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto, da parte dell’APL scelta dallo stesso, da esercitarsi entro 2 mesi dall’attivazione del diritto;
  2. predisposizione, da parte dell’APL, dell’attività di orientamento e bilancio di competenze;
  3. condivisione tra APL e Lavoratore di un percorso di formazione professionale coerente con gli esiti dell’attività svolta di orientamento e bilancio di competenze.

 

Quant’è la durata minima del corso attivato a seguito dell’esercizio del diritto mirato? E’ previsto modulo obbligatorio di diritti e doveri dei Lavoratori in somministrazione?

Il limite minimo di durata è di 30 ore, comprensivo del modulo obbligatorio di diritti e doveri dei Lavoratori in somministrazione. E’ quindi previsto, anche in tale percorso formativo, l’obbligatorietà del modulo sui diritti e doveri dei Lavoratori in somministrazione.

Mog

Due tipi:

  • 1 mese, con retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell’orario normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice. Nel caso di mog a 1 mese è fatto obbligo alle Agenzie di comunicare preventivamente alle OO.SS. l’attivazione e le eventuali proroghe/rinnovi dei contratti. Nel caso di proroghe o di seconda attivazione dell’istituto, le OO.SS. hanno la possibilità, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle APL, di richiedere incontro finalizzato alla stipula dell’accordo, necessario per l’operatività dell’istituto.
  • 3 mesi, con retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice. Nel contratto di lavoro in Mog, oltre al monte ore garantito, deve essere indicata la fascia oraria di riferimento (antimeridiana, postmeridiana, notturna).

In quali settori può essere attivato il MOG a 1 mese?

I settori nei quali può essere attivato sono caratterizzati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione e sono i seguenti:

55 – alloggio;

56 – attività dei servizi di ristorazione;

79 – attività servizi agenzie di viaggio, tour operator, servizi prenotazione ed attività connesse;

96 – altre attività di servizi per la persona.

Quali sono le fasce orarie di riferimento da indicare obbligatoriamente nel contratto di MOG?

Alternativamente individuabili secondo la seguente suddivisione:Alternativamente individuabili secondo la seguente suddivisione:- Antimeridiana (6/14);- Postmeridiana (14/22);- Serale/notturna (22/6);- Fascia oraria alternativa: max 6 ore estendibili a 8 previo consenso scritto del Lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.

La fascia oraria indicata nel contratto di assunzione in MOG può essere successivamente modificata?

Solo previo consenso del Lavoratore, con preavviso scritto minimo di 1 settimana. In caso di mancato rispetto del preavviso viene riconosciuta al Lavoratore, per un periodo pari a quello del preavviso dovuto, una maggiorazione del 10% sulle ore lavorate.

Indennità di disponibilità per Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

L’indennità di disponibilità è di 800 euro per i lavoratori con orario di lavoro full time, nel caso di part time sarà riproporzionata sulla base dell’orario di lavoro e comunque non potrà essere inferiore a 400 euro mensili. Per le modalità di riparametrazione dell’indennità verificare il nostro CCNL.

Cosa deve fare il Lavoratore assunto a tempo indeterminato che si trova in disponibilità qualora venisse chiamato dall’Agenzia durante la reperibilità nell’orario di lavoro contrattualmente previsto?

 

  1. Dare riscontro alla chiamata/comunicazione dell’Agenzia entro le 24 ore successive la ricezione della stessa;
  2. In caso di riscontro positivo, presentarsi presso la filiale di Agenzia e/o ai colloqui di selezione indicati dalla stessa filiale e/o al corso di formazione proposto dall’Agenzia nei tempi indicati e comunque non prima di 24 ore dalla manifestazione di disponibilità da parte del Lavoratore.
Aspettativa

Durante il periodo di disponibilità o durante la procedura per mancanza di occasioni di lavoro, il Lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 4 mesi. L’aspettativa determina la sospensione dei reciproci obblighi di reperibilità e di corresponsione dell’indennità.

Nel caso al lavoratore venga fatta una nuova offerta di lavoro da parte di un altro datore di lavoro, può chiedere un periodo di aspettativa?

Può chiedere l’aspettativa nelle modalità e nei limiti sopra descritti, purché produca attestazione dell’offerta di lavoro presso altro datore;  in questo caso l’Agenzia è tenuta a concedere l’aspettativa, a condizione che, al momento della richiesta fatta dal Lavoratore, non abbia già formulato un’offerta di lavoro congrua.

Procedura in mancanza di occasioni di lavoro (m.o.l.).

La procedura, attivabile decorsi almeno 6 mesi di assunzione a tempo indeterminato, ha una durata di:

  1. 6 mesi per Lavoratori di età inferiore a 50 anni;
  2. 7 mesi per Lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni;
  3. 8 mesi per Lavoratori di età superiore a 55 anni.

Durante la procedura al Lavoratore è riconosciuto un compenso di 1000 euro. In caso di Lavoratore part time, l’importo verrà riparametrato in base all’orario di lavoro e comunque non inferiore a 500 euro.

L’incontro, tra OO.SS. e APL, finalizzato alla valutazione del progetto di riqualificazione professionale presentato dall’Agenzia, avverrà, anche attraverso l’ausilio di  strumenti di comunicazione digitale, a livello territoriale (e non più in sede di CST) con le singole Agenzie coinvolte.

 

Qual è la data certa di attivazione della procedura di m.o.l., quali sono i passaggi fondamentali della stessa?

  1. Se l’attivazione della procedura di m.o.l. viene richiesta dopo i primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la data certa di attivazione sarà 30 giorni dalla richiesta inviata a Formatemp;
  2. Se l’attivazione della procedura di m.o.l. viene richiesta nell’arco dei primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la data certa di attivazione sarà 60 giorni dalla richiesta inviata a Formatemp.

Entro la data certa di attivazione l’APL è tenuta ad effettuare il Bilancio delle Competenze e redigere il progetto di riqualificazione professionale condiviso col Lavoratore. Il progetto viene quindi inviato alle OO.SS. per le opportune valutazioni ed eventuali rilievi da sottoporre al referente di Agenzia. Entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione della procedura, le Parti sono tenute ad incontrarsi (anche attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale) per definire e sottoscrivere un accordo sui contenuti del progetto di riqualificazione professionale. L’accordo ha validità qualora sottoscritto dall’Agenzia e da almeno una Organizzazione Sindacale.

Qual è la durata minima del percorso di riqualificazione professionale per il Lavoratore in m.o.l.?

La durata minima del percorso è di 60 ore e deve concludersi almeno un mese prima del termine della procedura.

 

Mobilità territoriale

Quali sono i requisiti essenziali perchè il Lavoratore possa fruire della nuova prestazione di Mobilità Territoriale?

E’ necessario un trasferimento (almeno 250 km) dal luogo di residenza e/o domicilio per esigenze strettamente connesse ad un attività lavorativa in somministrazione della durata minima di 6 mesi.

Qual è il contributo massimo erogato da Ebitemp per la nuova prestazione di Mobilità Territoriale?

L’importo massimo rimborsabile per Lavoratore è di 3.500 euro a fronte di rendicontazione, presentata a Ebitemp, con apposita documentazione che attesti la spesa sostenuta.

Come può il Lavoratore accedere alla nuova prestazione di Mobilità Territoriale?

Lavoratore ed APL devono congiuntamente presentare ad Ebitemp un progetto di mobilità territoriale, che verrà valutato ed approvato dalla Commissione Prestazioni di Ebitemp. La prestazione ha carattere sperimentale per i primi 12 mesi di vigenza contrattuale, nel limite di 350.000 euro.

Cosa prevede il rinnovo contrattuale per il calcolo della retribuzione dei Lavoratori in Somministrazione nel caso in cui il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria e non mensilizzata?

Nell’ipotesi in questione, anche la retribuzione dei Lavoratori in somministrazione dovrà essere elaborata in forma oraria utilizzando, però, il divisore contrattuale applicato dal CCNL dell’utilizzatore e non il divisore tecnico previsto nel nostro contratto.

Come sono articolate le relazioni sindacali nel nuovo contratto colllettivo?

Le vecchie Commissioni Sindacali Territoriali (CST), sono sostituite dalle nuove Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT), secondo le seguenti articolazioni:

  1. CSMT NORD – Lombardia;
  2. CSMT NORD OVEST- Piemonte, Val D’aosta, Liguria;
  3. CSMT PROVINCE AUTONOME – Trentino Alto Adige;
  4. CSMT NORD EST – Veneto e Friuli Venezia Giulia;
  5. CSMT CENTRO NORD – Emilia Romagna;
  6. CSMT CENTRO – Lazio, Sardegna;
  7. CSMT CENTRO 2 – Umbria, Toscana;
  8. CSMT CENTRO SUD – Marche, Abruzzo, Molise;
  9. CSMT SUD 1 – Campania, Calabria;
  10. CSMT SUD 2 – Puglia, Basilicata;
  11. CSMT SUD 3 – Sicilia.
RSA

Quali sono i parametri quantitativi per procedere alla nomina di RSA nei luoghi di lavoro?

Nelle imprese con almeno 15 e fino a 100 Lavoratori in Somministrazione, contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, anche se assunti da diverse APL, ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, può nominare una Rappresentanza Sindacale Aziendale, che avrà capacità di rappresentanza su tutti i Lavoratori Somministrati presenti presso l’utilizzatore, prescindendo dall’APL di appartenenza.

Nel caso si superassero i 100 Lavoratori in Somministrazione è facoltà delle OO.SS. nominare una seconda RSA.

E’ possibile, per una singola Organizzazione Sindacale, nominare una seconda RSA nelle aziende con più di 15 e fino a 100 somministrati?

Si, ma solo nel caso una singola Organizzazione Sindacale raggiunga il rapporto del 10 % di iscritti sul totale dei Lavoratori in Somministrazione presenti presso l’utilizzatore. Un ulteriore RSA (sarebbe quindi la terza) può essere nominata al raggiungimento del rapporto 20% di iscritti sul totale dei Lavoratori in Somministrazione presenti presso l’utilizzatore.

Di quante ore di permesso sindacale godono le RSA?

11 ore per mese + eventuali ore aggiuntive per trattativa sindacale. Le ore non fruite nel mese sono comunque cumulabili.

Il CCNL dei Lavoratori in Somministrazione prevede la presenza di RSU nei luoghi di lavoro?

Il nuovo CCNL affida alle parti, sindacali e datoriali, l’individuazione di situazioni aziendali di maggiore maturazione sindacale e di rappresentanza, per intraprendere elezioni RSU secondo il seguente schema:

  • Da 16 a 50 somministrati, 3 RSU;
  • Da 51 a 90 somministrati, 4 RSU;
  • Da 91 a 150 somministrati, 6 RSU;
  • Da 151 somministrati in su, 9 RSU.

Le RSU elette nei luoghi di lavoro, godono di 12 ore per mese di permessi sindacali, cumulabili nel caso di non fruizione nel mese di riferimento.

Qual è il regime generale delle agibilità sindacali?

Per i dirigenti sindacali di Nidil, Felsa e UILTemp, componenti di consigli, comitati direttivi o assemblee generali, sono a disposizione 100 ore di permessi retribuiti su base annua.

La somministrazione di lavoro è una tipologia di impiego flessibile che consente ad un’impresa pubblica o privata (utilizzatore) di rivolgersi ad un’Agenzia per il lavoro appositamente autorizzata dal Ministero del lavoro (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale assunto dal somministratore.


Normativa


Bilateralità

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro per disposizioni di legge o contrattuali nell'ambito di determinati settori di lavoro.


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Bilateralità

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro per disposizioni di legge o contrattuali nell'ambito di determinati settori di lavoro. Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro.

I loro scopi possono essere di varia natura:

  • consentire a quei lavoratori che cambiano spesso datore di lavoro (come nell'edilizia) di percepire elementi della retribuzione (tredicesima, ferie) attraverso la mutualizzazione degli obblighi retributivi

  • erogare formazione professionale;

  • vigilare sulla sicurezza del lavoro;

  • offrire ai lavoratori prestazioni assistenziali.

Nell'ambito della somministrazione di lavoro sono previsti due enti bilaterali: Ebitemp e Forma.Temp.


  • Ebitemp

    Che cos'è. Ebitemp, come stabilito nel contratto nazionale per i lavoratori in somministrazione, fornisce importanti prestazioni a favore dei lavoratori del settore:

    • misure a sostegno della maternità;
    • corresponsione di una indennità integrativa in caso di infortunio;
    • tutela sanitaria;
    • accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso uno specifico Fondo di garanzia;
    • interventi aggiuntivi sulla previdenza integrativa;
    • misure a sostegno della mobilità territoriale;
    • sostegno alla non autosufficienza;
    • buono libri e materiale didattico studenti lavoratori;
    • contributo trasporto extra-urbano;
    • contributo adozione o affidamento;
    • contributo asilo nido lavoratori padri
    • buono didattico figli dei lavoratori;
    • integrazione contributo INPS maternità obbligatoria;
    • contributo retta universitaria.
  • Formatemp

    Che cos'è
    Formatemp è un apposito fondo nato per i lavoratori temporanei, oggi dedicato ai lavoratori in regime di somministrazione, che finanzia percorsi formativi.

    Formatemp è l'ente bilaterale dei lavoratori in regime di somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Obiettivi del fondo sono favorire la crescita professionale individuale dei lavoratori in somministrazione e formare le figure professionali carenti nel mercato del lavoro, ma necessarie alle imprese.

    Quali sono le prestazioni di Formatemp
    Questo fondo è finanziato attraverso un contributo obbligatorio delle agenzie pari al 4% della retribuzione lorda dei lavoratori in somministrazione così come previsto dall'art. 12 del dlgs 276/03.

    Tali risorse sono utilizzate:

    • per interventi di formazione e riqualificazione professionali, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione con contratto a tempo determinato e limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati ad una missione;
    • per iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
    • per iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
    • per iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regi, e di accreditamento con le regioni;
    • per iniziative di promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
    • per lo svolgimento delle attività assegnate al Fondo da contratti e accordi collettivi, utilizzando risorse disponibili diverse da quelle derivanti dal contributo di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 276/03.

    In particolare le modalità degli interventi formativi sono strutturate secondo i seguenti modelli:

    • formazione di base
    • formazione on the job
    • formazione professionale
    • formazione continua (voucher individuale).

    Misure a sostegno del reddito

    Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato che siano disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiamo lavorato almeno 5 mesi (110 giorni) nell'arco degli ultimi 12, viene riconosciuto un contributo una-tantum a titolo di sostegno al reddito e integrativo dell'eventuale indennità di disoccupazione (NASpI):

    1. 1000 euro per i Lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi;
    2. 780 euro per i Lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi.

    La domanda deve essere effettuata tra il 46esimo e il 113esimo giorno di disoccupazione a partire dalla fine dell'ultima missione. Il contributo riconosciuto è pari a 750 euro (al lordo della ritenuta IRPEF)

    È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti

  • Fonte

    FON.TE è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell’Allegato alle presenti Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante. FON.TE è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. FON.TE opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte. Possono aderire a FON.TE tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell’Allegato. La partecipazione a FON.TE ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

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