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Collaboratori

Cosa è successo ai co.co.co. ?


I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs act) con le successive modifiche introdotte con il D.L. n. 101/2019 convertito con modificazioni in L. n. 128/2019.

Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 non è più consentita la stipulazione di contratti di collaborazione a progetto.

somministrazione

Quando si sottoscrive la collaborazione ?

  • Con accordi stipulati dai Sindacati più rappresentativi

  • Per professionisti iscritti agli albi

  • Per i componenti di organi di amministrazione e controllo di società

  • Da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI


La UILTemp, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali di Categoria,ha disciplinato l’utilizzo delle Collaborazioni per i seguenti settori:

  • Indagini di mercato

  • Organizzazioni Non Governative (espatriati)

  • Scuole private di lingua

Importante!

Se i co.co.co. non rispettano i requisiti richiesti dalla legge, si applica la disciplina del lavoro dipendente (subordinato)

I lavoratori in collaborazione sono lavoratori autonomi che collaborano con un'azienda o un committente in modo continuativo, ma senza un vincolo di subordinazione tipico dei lavoratori dipendenti. In Italia, il contratto di collaborazione è regolato in particolare dalla Legge Biagi (Decreto legislativo 276/2003), ma ha subito diverse modifiche nel tempo, soprattutto con il Jobs Act del 2015, che ha limitato l'uso di alcune forme di collaborazione.


Notizie dal settore Collaborazione

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Distribuiti su tutto il territorio nazionale, gli sportelli territoriali UILTemp forniscono servizi ed informazioni ai lavoratori. Cerca lo sportello sportello più vicino a te per trovare le risposte che cerchi sul tuo lavoro e sui tuoi diritti.