Collaboratori
Cosa è successo ai co.co.co. ?
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs act) con le successive modifiche introdotte con il D.L. n. 101/2019 convertito con modificazioni in L. n. 128/2019.
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 non è più consentita la stipulazione di contratti di collaborazione a progetto.
Quando si sottoscrive la collaborazione ?
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Con accordi stipulati dai Sindacati più rappresentativi
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Per professionisti iscritti agli albi
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Per i componenti di organi di amministrazione e controllo di società
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Da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
La UILTemp, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali di Categoria,ha disciplinato l’utilizzo delle Collaborazioni per i seguenti settori:
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Indagini di mercato
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Organizzazioni Non Governative (espatriati)
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Scuole private di lingua
Importante!
Se i co.co.co. non rispettano i requisiti richiesti dalla legge, si applica la disciplina del lavoro dipendente (subordinato)
I lavoratori in collaborazione sono lavoratori autonomi che collaborano con un'azienda o un committente in modo continuativo, ma senza un vincolo di subordinazione tipico dei lavoratori dipendenti. In Italia, il contratto di collaborazione è regolato in particolare dalla Legge Biagi (Decreto legislativo 276/2003), ma ha subito diverse modifiche nel tempo, soprattutto con il Jobs Act del 2015, che ha limitato l'uso di alcune forme di collaborazione.
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